Descrizione
Art. 28
Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano e le province
pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi
consiliari regionali e provinciali, con
evidenza delle risorse trasferite o
assegnate a ciascun gruppo, con indicazione
del titolo di trasferimento e dell'impiego
delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati
gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti
comporta la riduzione del 50 per cento delle
risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno.